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Pagamento ICI

CHI DEVE PAGARE L'ICI E’ tenuto al versamento dell'imposta il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sui beni immobili intesi come fabbricati (abitazioni, garage posti macchina, cantine, soffitte, negozi, uffici, ...) e le aree fabbricabili. Il pagamento viene effettuato attraverso bollettini di conto corrente postale intestati all' Agente di riscossione G.E.C. S.p.A. CRAVANZANA-CN-ICI, c/c: 88711403 disponibili presso il Comune o gli Uffici postali. E’ altresì possibile utilizzare il MODELLO F24 da presentare con modalità telematiche.


Descrizione

CHI DEVE PAGARE L'ICI E’ tenuto al versamento dell'imposta il possessore, ossia il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sui beni immobili intesi come fabbricati (abitazioni, garage posti macchina, cantine, soffitte, negozi, uffici, ...) e le aree fabbricabili. Il pagamento viene effettuato attraverso bollettini di conto corrente postale intestati all' Agente di riscossione G.E.C. S.p.A. CRAVANZANA-CN-ICI, c/c: 88711403 disponibili presso il Comune o gli Uffici postali. E’ altresì possibile utilizzare il MODELLO F24 da presentare con modalità telematiche.

Come fare

I bollettini devono essere compilati con l’indicazione degli importi da versare e del “Numero dei fabbricati”. Il Comune di Cravanzana, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per l’anno 2011, ha confermato le aliquote e la detrazione già in vigore negli anni precedenti. Pertanto il contribuente che non ha cambiato la propria situazione patrimoniale può pagare la stessa somma senza la necessità di calcolare nuovi importi secondo le seguenti istruzioni: ALIQUOTE: - ALIQUOTA ORDINARIA 6,00 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 6,00 - Euro 103,29 di detrazione per le abitazioni principali che non possono usufruire dell’esenzione (categoria catastale A1 A8 A9) L’ABITAZIONE PRINCIPALE E’ ESENTE I.C.I. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare (di tipo abitativo, contraddistinta da categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) all’interno della quale il contribuente (proprietario, usufruttuario titolare di diritto di abitazione, ecc.) ha la propria residenza anagrafica. L’esenzione è estesa anche alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, cioè garage, box e depositi, portici. Sono escluse per legge dall’esenzione e pertanto rimangono soggette all'imposta le abitazioni principali contraddistinte da categorie catastali considerate di lusso A/1-abitazioni di tipo signorile e A/8 A/9-abitazioni in ville. I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI I.C.I. SE L'IMMOBILE E' POSSEDUTO DA PIU' PERSONE, CIASCUNO E' TENUTO AL VERSAMENTO DELLA PROPRIA QUOTA.

Cosa serve

ATTENZIONE: -Il calcolo dell’imposta dovuta deve essere effettuato applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso ai valori imponibili degli immobili posseduti. -Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. -Non si effettua versamento se l'Imposta annua è inferiore a euro 12,00 -Si ricorda, a titolo di esempio, che il cambio dell’abitazione principale (prima casa), la vendita o l’acquisto anche di un solo immobile, la cessazione dei requisiti per l’applicazione di un’aliquota agevolata, il cambio di caratteristiche di un immobile, ecc., sono variazioni che comportano il ricalcolo dell’ICI e, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui dette variazioni si sono verificate, la presentazione della DICHIARAZIONE ICI. -Per eventuali versamenti oltre le scadenze su riportate è possibile utilizzare l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO. -Se, per il calcolo dell’ICI, si è assistiti da un professionista o da un C.A.A.F, si consiglia di consegnare al medesimo i bollettini e la documentazione allegata.

Cosa si ottiene

Pagamento ICI

Tempi e scadenze

E’ possibile versare: A) IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO, quanto dovuto complessivamente per l'intero anno in corso. B) IN DUE RATE 1- la prima rata, a titolo di acconto, ENTRO IL 16 GIUGNO, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso, ovvero pari al 100% dell’imposta dovuta per il primo semestre; 2- la seconda rata, a saldo, ENTRO IL 16 DICEMBRE.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

L’Ufficio Tributi del Comune di Cravanzana è a disposizione per chiarimenti.

Condizioni di servizio

Si vedano allegati

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Contatti

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Pagina aggiornata il 01/01/1900


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